Lo Studio Tecnico ing. Cattini è specializzato nell’ambito della progettazione e della consulenza nel settore degli impianti elettrici. Lo Studio nasce dall’esperienza del titolare, Ing. Luciano Cattini, che opera nel campo dell’impiantistica dal 1975 con progettazioni civili, industriali, pubbliche ed ospedaliere in diverse aree.
Lo studio è in grado di fornire progettazioni di impianti tecnologicamente avanzati, avvalendosi dei più sofisticati supporti informatici; contemporaneamente svolge attività di consulenza, verifica, collaudo e certificazione con esperienza pluriennale ed è in grado di offrire un ampio ventaglio di competenze, anche nel settore fotovoltaico e degli impianti di illuminazione a LED).
Lo studio offre anche servizi relativi allo studio di fattibilità, alla direzione e contabilità dei lavori ed ai collaudi tecnico-amminstrativi.
Lo studio si avvale della collaborazione di periti industriali che hanno conseguito il diploma presso l’ITIS di Mantova e sono regolarmente iscritti al collegio dei periti della Provincia di Mantova).
a) il 31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alle reti di media tensione;b) il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi alle reti di media tensione, ovvero di dare tempestiva evidenza documentale all’Autorità e al gestore di rete del già avvenuto adempimento in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
a) nel caso di impianti di produzione non facenti parte di ASSPC, il gestore di rete disattiva la connessione, dandone informazione a Terna;b) nel caso di impianti di produzione facenti parte di ASSPC, il produttore è tenuto ad aprire in modo permanente l’interruttore del dispositivo di generatore, dandone comunicazione al gestore di rete affinché questo possa effettuare le opportune verifiche sugli impianti, secondo modalità autonomamente definite, in esito alle quali provvede a darne informazione a Terna. Qualora il produttore non dia seguito a quanto qui previsto, il gestoredi rete ne dà comunicazione all’Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
a) la documentazione prevista dall’articolo 5 ovvero dall’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, qualora non già inviata;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), attestante l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione nel rispetto dell’articolo 5 ovvero dell’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel (specificando, nel caso di impianti di produzione tradizionali, i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti);
c) la documentazione attestante il pagamento al gestore di rete del corrispettivo, pari a 200 €, a copertura delle attività svolte dal medesimo gestore ai fini del sopralluogo di cui al comma 3.3.
a) l’impianto di produzione può essere riconnesso alla rete elettrica;b) le eventuali sospensioni di cui al comma 1.3 cessano i propri effetti.
a) gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;b) i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall’Allegato B bis della nuovaedizione della Norma CEI 0-21.
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
I. il 31 marzo 2018;II. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;III. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
I. il 31 dicembre 2017;II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
I. il 30 settembre 2017;II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
- tutti i componenti MT/BT della cabina di ricezione della fornitura di energia elettrica;
- tutti i componenti degli impianti di generazione connessi alla rete MT del Distributore anche se in BT e posizionati in strutture diverse dal locale della cabina di ricezione;
- tutti i componenti delle eventuali cabine elettriche MT/MT per la distribuzione di energia del cliente/utente finale;
- tutti i componenti alimentati dalla rete MT (utilizzatori in MT) del cliente/utente finale;
- tutti i cavi MT;
- tutti i cavi BT che sono correlati alla produzione di energia elettrica, compresi i relativi quadri elettrici;
- tutti i sistemi di sicurezza che sono deputati alla salvaguardia delle persone che operano sugli impianti elettrici e/o in loro prossimità (secondo la Norma CEI 11-27 e/o CEI 11-15) e degli stessi impianti elettrici.
AUDIT ENERGETICO E MONITORAGGIO DELLE AZIENDE - D.L. del 4 luglio 2014, n. 102
- con oltre 250 dipendenti,
- con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro
- con un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro
- che non dispongono di alcun sistema di conformità a una delle seguenti norme: EMAS, ISO 50001, ISO 14001
- sul contatore generale
- sui quadri elettrici o quadro elettrico a bassa tensione
- sulle utenze fi nali (macchine, terminali, riscaldamento, ecc.)
- La tensione e la corrente
- La potenza e l’energia attiva
- La potenza e l’energia reattiva (sia reattiva che deformante)
- Il fattore di potenza (cos φ), (vedere anche Delibera 180/2013 relativa al livello minimo medio mensile)
- Registratori di corrente, di tensione, di potenza ed’energia
- Multimetri a pinza per misurazioni su sistemi trifase o monofase
- Contatori
AGGIORNAMENTI URGENTI con riferimento alle delibere 243/2013 e 421/2014/R/EE.
SCADENZE 30 Giugno 2014 e 30 Aprile 2015
Adeguamento impianti > 6 kW (243/2013/R/EEL)
Entro il 30/06/2014 gli impianti di produzione di energia elettrica aventi potenza superiore a 20 kW, connessi alla rete di BT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.
Entro il 30/06/2014 gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di MT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.
Per consultare la delibera ed il contenuto della stessa, potete collegarvi a questa pagina (pdf, link alla fonte ufficiale Autorità per l'Energia).
Verifica delle protezioni di interfaccia negli impianti di autoproduzione, in Bassa Tensione (BT) e in Media Tensione (MT), secondo le norme CEI-0-16 e CEI-0-21
RTS 3 può testare i seguenti relè: