Progettazione, verifiche e collaudi degli impianti elettrici - Studio Tecnico Ing. Luciano Cattini | Suzzara | Mantova

Studio Ing. Cattini - Suzzara Mantova
Studio Tecnico Ing. Luciano Cattini
Studio Tecnico
Ing. Luciano Cattini
Vai ai contenuti
LO STUDIO TECNICO

Lo Studio Tecnico ing. Cattini è specializzato nell’ambito della progettazione e della consulenza nel settore degli impianti elettrici. Lo Studio nasce dall’esperienza del titolare, Ing. Luciano Cattini, che opera nel campo dell’impiantistica dal 1975 con progettazioni civili, industriali, pubbliche ed ospedaliere in diverse aree.

Lo studio è in grado di fornire progettazioni di impianti tecnologicamente avanzati, avvalendosi dei più sofisticati supporti informatici; contemporaneamente svolge attività di consulenza, verifica, collaudo e certificazione con esperienza pluriennale ed è in grado di offrire un ampio ventaglio di competenze, anche nel settore fotovoltaico e degli impianti di illuminazione a LED).

Lo studio offre anche servizi relativi allo studio di fattibilità, alla direzione e contabilità dei lavori ed ai collaudi tecnico-amminstrativi.

Lo studio si avvale della collaborazione di periti industriali che hanno conseguito il diploma presso l’ITIS di Mantova e sono regolarmente iscritti al collegio dei periti della Provincia di Mantova).

Progettazionii impianti elettrici tecnologicamente avanzati
Consulenza, verifica, collaudo e certificazione e nel settore fotovoltaico e degli impianti di illuminazione a LED

IMPORTANTE!

Siamo in grado di effettuare verifiche anche sulle protezioni
ABB Ref542 plus – ABB Ref601 – Schneider SEPAM

Il tuo impianto ha una potenza superiore a 20 kW e la protezione di interfaccia del tuo impianto di produzione è stata verificata più di cinque anni fa? Per non perdere gli incentivi da parte del GSE, è necessario provvedere ad effettuare una nuova verifica dei parametri di intervento della protezione.
Siamo in grado di effettuare verifiche sulle protezioni PG SCHNEIDER che non sono dotate di sensori combinati di tensione e corrente.

REGOLAMENTO D'ESERCIZIO - VERIFICHE QUINQUENNALI
 
Sono trascorsi cinque anni dall’ultima verifica della protezione di interfaccia del vostro impianto fotovoltaico?

 
LA DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016 786/2016/R/EEL RICHIEDE CHE LE VERIFICHE DELLE PROTEZIONI DI INTERFACCIA VENGANO EFFETTUATE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
 
 
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
 
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
 
i. il 31 marzo 2018;
 
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
 
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;


Regolamenti e scadenze degli anni precedenti > 2018
ADEGUAMENTO PROTEZIONI DI INTERFACCIA – Delibera 613/2016 AEEG
Con la delibera 613/2016 l’AEEG lancia l’ultimatum ai produttori degli impianti MT non ancora adeguati, si tratta di circa 1050 impianti sparsi sul territorio nazionale, alcuni anche di notevole potenza. Il termine ultimo per l’adeguamento è il 31 gennaio 2017 per gli impianti di potenza superiore a 50kW connessi in MT, e il 31 marzo per gli impianti di potenza sino a 50kW connessi in MT.

Articolo 1
Intimazione ad adempiere agli obblighi previsti dalla deliberazione 84/2012/R/eel

1.1 Si intima ai produttori responsabili della gestione degli impianti di produzione identificati dai codici CENSIMP e sottesi ai codici POD di cui all’Allegato A al presente provvedimento, connessi alle reti di media tensione, già in esercizio alla 1.2 data del 31 marzo 2012 e non ancora adeguati ai sensi dell’articolo 5 ovvero dell’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, di adempiere agli obblighi dicui all’articolo 5 ovvero all’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel entro e 1.3 non oltre:
a) il 31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alle reti di media tensione;
b) il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi alle reti di media tensione, ovvero di dare tempestiva evidenza documentale all’Autorità e al gestore di rete del già avvenuto adempimento in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

1.2 I gestori di rete alle cui reti elettriche sono connessi gli impianti di produzione di cui al comma 1.1 notificano tempestivamente ai corrispondenti produttori il presente provvedimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. 1.3 Il GSE, qualora non abbia già provveduto, procede, nei confronti dei gestori degli impianti di produzione di cui al comma 1.1, alla sospensione con effetto immediato dell’erogazione degli incentivi e delle convenzioni   di scambio sul posto e di ritiro dedicato qualora presenti.

Articolo 2
Adempimenti successivi all’adeguamento degli impianti di produzione entro letempistiche definite:

2.1 A seguito dell’adempimento da parte dei titolari dell’impianto di produzione alle prescrizioni dall’articolo 5, comma 5.1, ovvero dall’articolo 5bis, comma 5bis.1, della deliberazione 84/2012/R/eel, il produttore entro le medesime tempistiche di cui al comma 1.1, è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio reso disponibile dal gestore di rete inoltrandolo al medesimo e allegando:
     a) la documentazione prevista dall’articolo 5 ovvero dall’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, qualora non già inviata;
     b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), attestante l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione nel rispetto dell’articolo 5 ovvero dell’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel (specificando, nel caso di impianti di produzione tradizionali, i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti).

2.2 Il gestore di rete, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.1, effettua un sopralluogo presso l’impianto di produzione per verificare l’adempimento alle disposizioni di cui al presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti al produttore, a Terna e al GSE. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 84/2012/R/eel.

2.3 Qualora l’esito della verifica di cui al comma 2.2 sia positivo, le eventuali sospensioni di cui al comma 1.3 cessano i propri effetti.

Articolo 3
Adempimenti successivi all’adeguamento degli impianti di produzione oltre le tempistiche definite

3.1 Nel caso di impianti di produzione non adeguati entro le tempistiche di cui al comma 1.1:
a) nel caso di impianti di produzione non facenti parte di ASSPC, il gestore di rete disattiva la connessione, dandone informazione a Terna;
b) nel caso di impianti di produzione facenti parte di ASSPC, il produttore è tenuto ad aprire in modo permanente l’interruttore del dispositivo di generatore, dandone comunicazione al gestore di rete affinché questo possa effettuare le opportune verifiche sugli impianti, secondo modalità autonomamente definite, in esito alle quali provvede a darne informazione a Terna. Qualora il produttore non dia seguito a quanto qui previsto, il gestoredi rete ne dà comunicazione all’Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

3.2 Nei casi di cui al comma 3.1, a seguito dell’adempimento alle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 5.1, ovvero dall’articolo 5bis, comma 5bis.1, della deliberazione 84/2012/R/eel, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio reso disponibile dal gestore di rete e a inoltrarlo al medesimo, allegando:
a) la documentazione prevista dall’articolo 5 ovvero dall’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, qualora non già inviata;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), attestante l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione nel rispetto dell’articolo 5 ovvero dell’articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel (specificando, nel caso di impianti di produzione tradizionali, i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti);
c) la documentazione attestante il pagamento al gestore di rete del corrispettivo, pari a 200 €, a copertura delle attività svolte dal medesimo gestore ai fini del sopralluogo di cui al comma 3.3.

3.3 Il gestore di rete, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.2 inoltrata dal produttore, effettua un  sopralluogo presso l’impianto di produzione per verificare l’effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti al produttore, a Terna e al GSE.

3.4 Qualora l’esito della verifica di cui al comma 3.3 sia positivo:
a) l’impianto di produzione può essere riconnesso alla rete elettrica;
b) le eventuali sospensioni di cui al comma 1.3 cessano i propri effetti.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 La presente deliberazione viene trasmessa a Terna S.p.a., ai gestori di rete richiamati nell’Allegato A e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.

4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it
VERIFICHE SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA AEEG 786/2016 (30 dicembre 2016)
L’Authority ha pubblicato il 22 dicembre la Delibera 22 dicembre 2016 786/2016/R/eel “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo“.

Con il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, l’Autorità aveva riportato i propri orientamenti a seguito della pubblicazione a fine luglio 2016 della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21:  nel dettaglio il provvedimento  dà seguito a tale documento, confermandone sostanzialmente il contenuto e tenendo conto delle osservazioni pervenute. Il documento, particolarmente atteso, definisce le tempistiche:
- per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione;
- per l’effettuazione delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21.
Inoltre l’AEEG ha stabilito di richiedere al Comitato Elettrotecnico Italiano una semplificazione della Norma CEI 0-21 per gli impianti di piccolissima taglia, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche.

Impianti BT: entrata in vigore delle disposizioni dell’ultima 0-21
Per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 (edizione luglio 2016) per gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione la delibera prevede quanto segue:

Articolo 1

1.1 Le disposizioni previste per gli utenti attivi dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 trovano applicazione anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1 kW solo nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017.

1.2 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017:
a) gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;
b) i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall’Allegato B bis della nuovaedizione della Norma CEI 0-21.

1.3 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017 si applicano tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1.1 e 1.2.

1.4 In alternativa a quanto previsto dal comma 1.3, nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile connettere impianti di produzione applicando, su istanza del richiedente, tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, ivi incluse quelle di cui ai commi 1.1 e 1.2.

Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia
L’articolo 2 disciplina (finalmente) le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21:

Articolo 2
2.1 Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.

2.2 Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
I. il 31 marzo 2018;
II. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
III. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
I. il 31 dicembre 2017;
II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
I. il 30 settembre 2017;
II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.

(*) dall’entrata in vigore della Delibera 786/2016.

In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche il gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime, attraverso il portale informatico previsto dal TICA ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. E’ prevista anche la sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete. La sospensione del servizio può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo dopo due mesi dal necessario preavviso.

Impianti di piccolissima taglia e “plug-and-play”
Verrà richiesta dall’Authority una semplificazione della Norma CEI 0-21 per gli impianti di piccolissima taglia, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione “plug and play” e altri impianti, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche.

AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE CABINE
Norma CEI 78-17
E’ stata pubblicata la Norma CEI 78-17 che si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti le cabine elettriche MT/MT e MT/BT, siano essi impianti dedicati alla produzione di energia elettrica siano essi impianti di utenze di tipo esclusivamente passivo. La Norma riguarda anche gli impianti di produzione di energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di utenze connesse alla rete di Media Tensione. Sostituisce la Norma CEI 0-15. Scopo della Norma è quello di proporre un metodo manutentivo basato sull’individuazione di tutti i componenti da manutenere che permettono, ai circuiti elettrici aventi una specifica funzione, di svolgere il loro compito in modo sicuro durante la loro durata di vita. La Norma CEI 78-17 presenta una raccolta di schede di manutenzione che riportano i metodi proposti e applicati a una generica cabina, in modo da prendere in esame la maggior parte dei componenti che figurano negli impianti elettrici reali, fissandone gli interventi e i relativi possibili esiti, nonché le periodicità manutentive.

Le prescrizioni della Norma riguardano:

  • tutti i componenti MT/BT della cabina di ricezione della fornitura di energia elettrica;
  • tutti i componenti degli impianti di generazione connessi alla rete MT del Distributore anche se in BT e posizionati in strutture diverse dal locale della cabina di ricezione;
  • tutti i componenti delle eventuali cabine elettriche MT/MT per la distribuzione di energia del cliente/utente finale;
  • tutti i componenti alimentati dalla rete MT (utilizzatori in MT) del cliente/utente finale;
  • tutti i cavi MT;
  • tutti i cavi BT che sono correlati alla produzione di energia elettrica, compresi i relativi quadri elettrici;
  • tutti i sistemi di sicurezza che sono deputati alla salvaguardia delle persone che operano sugli impianti elettrici e/o in loro prossimità (secondo la Norma CEI 11-27 e/o CEI 11-15) e degli stessi impianti elettrici.

Le schede di manutenzione devono essere compilate periodicamente e inserite  nel registro delle manutenzioni.

Se esiste un ufficio interno all’azienda, con personale che ne abbia titolo, le schede possono essere compilate dallo stesso responsabile dell’ufficio.

In caso contrario è necessario stipulare un contratto di manutenzione con una ditta che abbia i titoli necessari.

Per chiarimenti potete contattare il nostro ufficio ai recapiti indicati in calce.

AUDIT ENERGETICO E MONITORAGGIO DELLE AZIENDE - D.L. del 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)

Art. 8 - Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

L’articolo 8 del DLgs (Decreto Legislativo) n° 102 del 4 luglio 2014, impone l’esecuzione di un audit energetico prima del 5 dicembre 2015.
Le aziende interessate sono queste:

  • con oltre 250 dipendenti,
  • con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro
  • con un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro
  • che non dispongono di alcun sistema di conformità a una delle seguenti norme: EMAS, ISO 50001, ISO 14001


È necessario realizzare un profilo dei consumi elettrici per determinare i punti di intervento al fi ne di ottenere un risparmio. Questa diagnosi è resa possibile da vari registratori collocati in diversi punti dell’impianto elettrico. L’auditor posizionerà questi registratori :

  • sul contatore generale
  • sui quadri elettrici o quadro elettrico a bassa tensione
  • sulle utenze fi nali (macchine, terminali, riscaldamento, ecc.)

Anche la qualità dell’energia elettrica è importante per limitare i consumi eccessivi. Le caratteristiche da misurare sono le seguenti :

  • La tensione e la corrente
  • La potenza e l’energia attiva
  • La potenza e l’energia reattiva (sia reattiva che deformante)
  • Il fattore di potenza (cos φ), (vedere anche Delibera 180/2013 relativa al livello minimo medio mensile)

La registrazione di queste caratteristiche può avvenire su periodi diversi: un giorno, un mese ecc., e con acquisizioni che sono funzione del sistema sottoposto ad analisi (parco macchine, uffi ci amministrativi ecc.).

Per queste misurazioni è possibile ricorrere a tipi di strumento diversi :

  • Registratori di corrente, di tensione, di potenza ed’energia
  • Multimetri a pinza per misurazioni su sistemi trifase o monofase
  • Contatori

Al termine dell’audit è necessario realizzare un sistema permanente per assicurare un monitoraggio energetico regolare. Questo monitoraggio determina i consumi energetici (elettricità, acqua, gas, aria ecc.) secondo il tipo di utilizzo. In tal modo è possibile effettuare degli interventi mirati e valutarne facilmente l’impatto. I risultati possono essere successivamente utilizzati da tutti i settori coinvolti (manutenzione, produzione, amministrazione, direzione generale) per ridurre ed attribuire i costi energetici effettivi.

AGGIORNAMENTI URGENTI con riferimento alle  delibere 243/2013 e 421/2014/R/EE.

DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014 421/2014/R/EE

Articolo 2
Implementazione dei sistemi atti a consentire il teledistacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013

2.1 I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

2.2 Ciascuna impresa distributrice, ivi incluse le imprese distributrici che non dispongono almeno di una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale (di seguito: imprese distributrici sottese), provvede tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento tramite il proprio sito internet e i relativi portali qualora disponibili; provvede a trasmettere apposita comunicazione, anche tramite strumenti elettronici, a ciascun produttore coinvolto dal presente provvedimento e connesso alla propria rete avvalendosi del GSE, sulla base di accordi tra le parti, nel caso di impianti di produzione ammessi a ritiro dedicato, scambio sul posto o ai diversi strumenti incentivanti; provvede a rendere disponibile ai medesimi produttori il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del presente provvedimento; provvede a trasmettere un ultimo sollecito ai fini dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2015.

2.3 A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione alle prescrizioni previste dal comma 2.1, il produttore è tenuto a darne comunicazione all’impresa distributrice alla cui rete l’impianto di produzione è connesso, a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III. Le imprese distributrici possono prevedere che la gestione dell’aggiornamento del regolamento d’esercizio e dell’invio della dichiarazione sostitutiva avvenga per il tramite del portale informatico (ove presente), dando opportuna comunicazione delle modalità applicative.

SCADENZE 30 Giugno 2014 e 30 Aprile 2015

Adeguamento impianti > 6 kW (243/2013/R/EEL)


E' prossima la scadenza per effettuare gli adeguamenti degli impianti di potenza superiore a 6 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 nonché degli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data.
Entro il 30/06/2014 gli impianti di produzione di energia elettrica aventi potenza superiore a 20 kW, connessi alla rete di BT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.
Entro il 30/06/2014 gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di MT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, devono essere adeguati alla Delibera 243/2013 . In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3bis.

Lo Studio Cattini Ing. Luciano è disponibile per effettuare gli interventi necessari; per un preventivo relativo intervento, potete inviare una mail a info@studiocattini.it oppure inviare la richiesta dal modulo del sito raggiungibile quì, allegando una copia della lettera ricevuta dal gestore di rete indicando al potenza nominale dell’impianto il numero e la tipologia degli inverter installati; altresì potete contattare lo Studio telefonicamente, al numero 0376 522803.

Per consultare la delibera ed il contenuto della stessa, potete collegarvi a
questa pagina (pdf, link alla fonte ufficiale Autorità per l'Energia)
.

Delibera 421/2014 e sistemi di teledistacco:
Gli impianti oggetto della delibera, sono gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013.
Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.
La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.
… Omissis…
I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015,  la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

Verifica delle protezioni di interfaccia negli impianti di autoproduzione, in Bassa Tensione (BT) e in Media Tensione (MT), secondo le norme CEI-0-16 e CEI-0-21

RTS 3 per la verifica delle protezioni di interfaccia.
Attrezzature per verifiche degli impianti
Collaudo impianti elettrici
Certificazione degli impianti elettrici
Strumentazione aggiornate
Analizzatori di rete, correnti di guasto, oscilloscopi digitali, collegamenti equipotenziali, multimetri digitali.
Impianti di terra
Impianti fotovoltaici monofase
Impianti fotovoltaici trifase.

Norma CEI 64/8

Studio Tecnico Ing. Cattini a Suzzara, in provincia di Mantova.

RTS 3 può testare i seguenti relè:

Distanziometrico
Sincronismo
Minima e Massima Tensione
Direzionali di potenza
Relè di campo
Fase inversa
Sequenza di fase
Sequenza incompleta
Max corrente instantanea
Max corrente tempo inverso
Fattore di potenza
Bilancia di tensione
Relè di terra
Massima corrente direzionale
Angolo di fase fuori passo
Richiusore automatico
Frequenza
Ricevitore filo pilota
Relè di blocco
Differenziale
Direzionale di tensione
Direzionale di potenza
Relè di scatto

Studio Tecnico Ing. Luciano Cattini
Viale Zonta Stelvio 62, 46029 Suzzara (MN)
P. Iva: 00431140201
Studio Tecnico Ing. Luciano Cattini
Viale Zonta Stelvio 62, 46029 Suzzara (MN)
P. Iva: 00431140201
Torna ai contenuti